la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. In via transitoria,  in  attesa  della  revisione  della  legge
quadro  nazionale  sulla  disciplina dell'attivita' venatoria, per il
mese di febbraio 1992, ai fini della razionale gestione delle risorse
faunistiche, si applica, nel territorio della  Toscana,  il  seguente
regime di caccia controllata:
    a)  nel  periodo  1-27  febbraio 1992, per contenere i danni alle
produzioni agricole, e' consentita la caccia: alla passera  d'Italia,
passera mattugia, storno, ghiandaia, cornacchia solo nei comuni dove,
ai  sensi  del  censimento  generale  dell'agricoltura  le  superfici
destinate  a  seminativo  ed  a  coltivazioni  permanenti   (vigneti,
frutteti,  oliveti, ecc.) superano il 20% della superficie agricola e
forestale del comune. Nel periodo 1-27 febbraio, negli ambiti di  cui
sopra, e' consentito altresi' l'abbattimento del colombaccio;
    b)   nel  periodo  1-27  febbraio  1992  limitatamente  ai  laghi
appositamente autorizzati e  nelle  sole  aree  palustri  individuate
dalla  Regione e dalle amministrazioni provinciali, con provvedimenti
gia' esecutivi, e' consentita la caccia  alla  alzavola,  al  codone,
alla  marzaiola  e  al fischione; e' altresi' consentita la caccia al
tordo bottaccio e al tordo sassello negli ambiti regionali nei  quali
e' consentita la caccia e con ulteriori limitazione di estendere a mt
400 la fascia di rispetto di cui al IV comma dell'art. 22 della legge
regionale  n.  17/80  delle  aree  cartellate  in  divieto di caccia;
restano salve le disposizioni vigenti per quanto attiene  l'attivita'
nelle aziende faunistico-venatorie;
    c)  nel  periodo  1-27 febbraio 1992 e' consentita la caccia alla
volpe nella tradizionale forma della battuta, con l'uso  del  cane  e
con   un   minimo   di   otto  partecipanti  e  previa  comunicazione
all'amministrazione provinciale competente dell'avvenuta costituzione
della squadra e della designazione del responsabile della medesima.
   2. Nel periodo 1-27 febbraio la caccia alle  specie  di  cui  alle
lettere a) e b) e' consentita solo da appostamento.
   3.  Nel periodo compreso fra il 1› e il 27 febbraio 1992 la caccia
e' consentita per tre giorni ogni settimana che  il  titolare  potra'
scegliere  fra  quelli  di  lunedi',  mercoledi',  giovedi',  sabato,
domenica.
   4. L'esercizio venatorio e' consentito da un'ora prima del sorgere
del sole fino al tramonto, secondo i seguenti specifici orari:
    dal 1› al 15 febbraio: dalle ore 6,30 alle ore 17,30;
    dal 16 al 27 febbraio: dalle ore 6 alle ore 17,45.
   5. Il carniere giornaliero non  puo'  superare  i  venti  capi  di
selvaggina  migratoria.  In ogni caso il prelievo giornaliero di ogni
cacciatore non potra' superare le seguenti quantita':
    palmipedi, trampolieri e rallidi: 10 capi complessivi.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 16 gennaio 1992
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  27
dicembre  1991 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini
a norma dell'art. 127 della Costituzione.